| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 24/11/1981 n. 689Art. 117 - Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa 1. Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per l'ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata per la multa. Capo VI Disposizioni in materia di pene accessorie, prescrizione, oblazione, sospensione condizionale della pena e confisca. Art. 118 - Modifiche dell'art. 19 del codice penale, in materia di pene accessorie – Specie 1. I primi due commi dell'art. 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Le pene accessorie per i delitti sono: 1) l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle im prese; 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei geni tori. Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese". Art. 119 - Modifiche dell'art. 32 del codice penale in materia di interdizione legale 1. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 32 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti". Art. 120 - Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 1. Dopo l'art. 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 32-bis. - (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. giuridiche e delle imprese). 1. L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio". "Art. 32-ter. - (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). 1. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni". "Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). 1. Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640 n. 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione". Art. 121 - Modifica dell'art. 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo 1. Il primo comma dell'art. 33 del codice penale è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'art. 29 e del secondo capoverso dell'art. 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo". Art. 122 - Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio 1. L'art. 34 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 34. - (Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa). 1. La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori. La condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile. La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile". Art. 123 - Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese 1. Dopo l'art. 35 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 35-bis. - (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). 1. La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni nè superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio". Art. 124 - Applicazione provvisoria di pene accessorie 1. L'art. 140 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). 1. Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'art. 28. La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. La pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna". Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. Art. 125 -Modifica dell'art. 157 del codice penale in materia di prescrizione tempo necessario a prescrivere 1. Il n. 6 del primo comma dell'art. 157 del codice penale è sostituito dal seguente: "6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda". Art. 126 - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative 1. Dopo l'art. 162 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 162-bis. - (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). 1. Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art. 105, nè quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato". Art. 127 - Applicazione di norme 1. Le disposizioni dell'art. 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell'art. 34. Art. 128 - Obblighi del condannato 1. L'art. 165 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 165. - (Obblighi del condannato). 1. La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a ti- tolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti". Art. 129 -Inosservanza di pene accessorie 1. L'art. 389 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 389. - (Inosservanza di pene accessorie) . 1. Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata". Art. 130 - Modifiche dell'art. 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio. 1. Dopo il primo comma dell'art. 200 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza". Art. 131 - Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza 1. L'art. 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 301. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza). 1. L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, è disposta dal giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non è possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello. Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria può essere proposto ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento". Art. 132 - Modificazioni dell'art. 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza 1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi: "Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'art. 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento". |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|